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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.37. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/05/2012  [ apri ]
6.37.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. I partiti e i movimenti politici devono depositare le somme derivanti dalla disponibilità di risorse pubbliche presso un conto di deposito infruttifero acceso presso la Banca d'Italia. È fatto divieto di investire le suddette somme in qualsiasi strumento finanziario, compresi i titoli emessi dallo Stato italiano.