Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
11. A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i rispettivi rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, non possono per nessuna ragione eccedere le spese di campagna elettorale effettivamente sostenute e documentate.