Al comma 4, dopo il secondo periodo,aggiungere il seguente: In caso di inottemperanza all'obbligo di cui al secondo periodo, la Commissione diffida i rappresentanti legali o i tesorieri a trasmettere la documentazione entro il termine di 30 giorni dalla notifica della diffida.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai partiti e movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare entro il 30 giugno, in tutto o in parte, il rendiconto e i relativi allegati o la certificazione della società di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione non superiore al limite di un decimo dell'importo ad essi attribuito a titolo di rimborso delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'anno in corso. In caso di inottemperanza anche all'obbligo di presentare la documentazione a seguito della diffida di cui al terzo periodo del comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito a titolo di rimborso delle spese elettorali e del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge per l'anno in corso.