stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.18. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/05/2012  [ apri ]
6.18.

  Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. La Corte dei Conti effettua il controllo del rendiconto, della relazione e della nota integrativa dei bilanci che i singoli partiti e movimenti politici sono tenuti – unitamente al giudizio di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni – a depositare alla stessa entro trenta giorni dalla loro approvazione e comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno. La Corte dei Conti può procedere a verifiche del contenuto del bilancio con riferimento alla conformità delle spese effettivamente sostenute ed alla regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse.
  4. Entro il 31 luglio di ogni anno la Corte dei Conti trasmette una relazione contenente l'esito del controllo ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Qualora dalla relazione emergano irregolarità, la Corte dei Conti dispone la sospensione, da uno a cinque anni, del relativo partito o movimento politico dall'elenco nazionale di cui al comma 4-bis.
  4-bis. I partiti e movimenti politici devono essere iscritti in un elenco nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno. A tal fine essi depositano presso lo stesso Ministero il proprio statuto e ogni eventuale successiva modifica.

  Conseguentemente, ai commi 5, 8 e 10, ovunque ricorra, sostituire la parola: Commissione con le seguenti: Corte dei conti