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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.14. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/05/2012  [ apri ]
6.14.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. L'amministrazione del partito e del candidato deve tenere speciale contabilità delle spese elettorali politiche e amministrative dal giorno dell'apertura del periodo elettorale fino a un mese dopo la proclamazione degli eletti. Il rendiconto delle entrate e delle spese a scopo elettorale, con l'indicazione dei residui attivi e passivi da regolare, sarà presentato non oltre 45 giorni dopo la proclamazione degli eletti. È fatto divieto ai partiti di assegnare, sui fondi propri, concorsi personali alle spese che ciascun candidato intende fare a proprio vantaggio. Le azioni appartenenti al partito debbono essere sempre nominative, siano anche titoli di Stato o titoli emessi all'estero. Anche i beni immobili appartenenti al partito debbono essere ad esso intestati.