Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
10-bis. In via transitoria, i rapporti integrativi relativi ai rendiconti di esercizio anteriori al 2011 sono elaborati, fino al 31 ottobre 2012, dal Collegio dei revisori dei rendiconti dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2.
10-ter. L'articolo 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157, nonché l'articolo 8, commi 11, 12 e 13 si applicano esclusivamente con riferimento ai rendiconti relativi agli esercizi anteriori al 2013.