Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile.
6-ter. In caso di condanna ai sensi del comma 6-bis i partiti ed i movimenti politici decadono dal diritto al finanziamento pubblico di cui alla presente legge per un periodo pari a tre anni. In deroga alla disposizione precedente è disposto che il finanziamento pubblico è comunque corrisposto esclusivamente a condizione che il partito o il movimento politico si costituisca parte civile nell'eventuale processo penale nei confronti dei responsabili dei reati di cui al comma 6-bis o chieda la restituzione ed il risarcimento dei danni in sede civile.