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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.218. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/05/2012  [ apri ]
6.218.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. I contributi e i rimborsi erogati a carico dello Stato ai sensi della presente legge possono essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per finanziare le spese elettorali e l'iniziativa politica, nonché i beni e i mezzi strumentali che sono strettamente funzionali alla medesima attività elettorale e politica, ivi incluso il personale dipendente, effettuando altresì un'adeguata ripartizione dei contributi e dei rimborsi tra gli organi centrali dei movimenti e dei partiti politici e le loro articolazioni territoriali, alle quali va trasferita una quota pari almeno al 20 per cento dei contributi di cui all'articolo 1.
  8-ter. È fatto divieto di utilizzare i contributi e i rimborsi di cui alla presente legge a copertura di indennità o di retribuzioni a carattere continuativo o periodico in favore di coloro che ricoprono cariche di direzione politica o amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale dei movimenti e dei partiti politici, nonché delle fondazioni politiche, fatto salvo il rimborso delle spese.
  8-quater. È altresì fatto divieto di utilizzare le eventuali eccedenze dell'importo complessivo dei contributi e dei rimborsi ricevuti, ove superiori alle esigenze di spesa per le attività di cui al comma 1, per effettuare investimenti immobiliari o mobiliari, incluse partecipazioni a società, non funzionali all'attività elettorale e politica. Le eventuali eccedenze sono destinate a scopi sociali.