Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. – (Perdita di legittimazione). – 1. Nel caso di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 5, in misura pari o superiore a un terzo dei rimborsi delle spese elettorali e del contributo a titolo di cofinanziamento di cui alla presente legge, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti e dei movimenti politici o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.