Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. – 1. I cittadini possono contribuire al finanziamento dei movimenti e dei partiti politici con erogazioni che non superino i diecimila euro.
2. I destinatari dei contributi hanno l'obbligo di registrare nel bilancio e nella relazione ad esso allegata, con l'indicazione nominativa degli eroganti, i contributi che superano i duemila euro.