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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.14. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/05/2012  [ apri ]
5.14.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. I partiti e i movimenti politici ammessi a fruire di benefici della presente legge non possono essere destinatari di finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, direttamente o indirettamente, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico o di società controllate da queste ultime.
  1-ter. Sono vietati altresì i finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma 1-bis in favore di partiti e movimenti politici salvo che tali contributi non siano deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.
  1-quater. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 1-bis e 1-ter, ovvero senza le formalità di cui al comma 1-ter è punito per ciò solo con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge. La violazione dei divieti di cui ai commi 1-bis e 1-ter comporta, inoltre, la sospensione, per cinque anni, del relativo partito o movimento politico dall'elenco nazionale di cui al comma 1-quinquies.
  1-quinquies. I partiti e i movimenti politici devono essere iscritti in un elenco nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno. A tal fine essi depositano presso lo stesso Ministero il proprio statuto e ogni eventuale successiva modifica.
  1-sexies. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati l'istituzione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 1-quinquies, l'iscrizione nello stesso, le modalità di trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti richiesti, nonché i relativi controlli.