Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. – (Erogazioni liberali). – 1. Contribuzioni o erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici, da parte degli iscritti o da persone fisiche non iscritte o da persone giuridiche, sono consentiti solo se registrati in apposita sezione del bilancio annuale dei medesimi partiti e movimenti politici.
2. L'ammontare delle erogazioni liberali effettuate da non iscritti o da persone giuridiche non può superare il 10 per cento del totale delle entrate risultante dall'ultimo bilancio di esercizio.