All'emendamento 3.500 (nuova formulazione) della Commissione, comma 1, sostituire le parole: ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, qualora abbiano diritto ai rimborsi per le spese elettorali o ai contributi di cui alla presente legge, sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi in copia al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati entro quarantacinque giorni dalla data di svolgimento delle elezioni con le seguenti: che intendono concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto da depositare presso il Ministero dell'interno e ad iscriversi al registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.