Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. – (Abrogazione delle norme in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti e partiti politici). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abolito il rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti e partiti politici e per l'effetto sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.