Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 10 per cento qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo genere superiore al 50 per cento del totale, con arrotondamento all'unità superiore.