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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.208. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/05/2012  [ apri ]
1.208.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Con riferimento alle elezioni di ciascuno degli organi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, ad ogni partito che ha ottenuto l'elezione, sotto il proprio simbolo, di almeno un rappresentante, è riconosciuto un contributo pari a 0,75 euro per ogni voto valido ricevuto. Se l'ammontare complessivo dei contributi calcolati sulla base di tale parametro eccede la disponibilità del relativo fondo, le somme riconosciute a ciascun partito sono tutte ridotte, in proporzione, della parte eccedente.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui ai commi 1, 2 e 2-bis.