Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis Qualora le spese documentate per i rimborsi elettorali risultino inferiori all'importo massimo dei fondi previsti dall'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, come modificato dalla presente legge, le somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.