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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.20. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/05/2012  [ apri ]
1.20.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis Qualora le spese documentate per i rimborsi elettorali risultino inferiori all'importo massimo dei fondi previsti dall'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, come modificato dalla presente legge, le somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.