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Legislatura XVI

Proposta emendativa 01.0210. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/05/2012  [ apri ]
01.0210.

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – (Requisiti per l'accesso alle provvidenze pubbliche disposte a vantaggio dei partiti politici). – 1. In attesa che sia approvata la legge in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione e fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per singole provvidenze, a decorrere dall'anno 2013 possono accedere ai contributi pubblici e alle agevolazioni previste a vantaggio dei partiti e movimenti politici, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, esclusivamente i partiti e movimenti politici che:
    a) hanno acquisito la personalità giuridica di associazione riconosciuta, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
    b) sono dotati di un atto costitutivo e di uno statuto nei quali sono indicati gli elementi previsti dall'articolo 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per l'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni di promozione sociale, nonché l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo responsabile per la gestione economico-finanziaria;
    c) hanno partecipato negli ultimi sei anni, con il proprio simbolo, alle elezioni per il Senato della Repubblica, per la Camera dei deputati o per i rappresentanti italiani nel Parlamento Europeo ottenendo almeno l'1 per cento dei voti validamente espressi su base nazionale o alle elezioni di un Consiglio regionale ottenendo almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi su base regionale.
   2. L'atto costitutivo e lo statuto dei partiti e movimenti politici che godono di una qualsiasi delle provvidenze pubbliche previste dalla legge a vantaggio di partiti o movimenti politici sono trasmessi al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti internet.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.