All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. – (Finalità dei contributi pubblici ai partiti e movimenti politici). – 1. Al fine di favorire la libera partecipazione dei cittadini alla vita democratica, lo Stato, ai sensi della presente legge, riconosce contributi finanziari e agevolazioni a partiti e movimenti politici per le spese sostenute per la comunicazione pubblica, la formazione, l'elaborazione culturale e programmatica, la selezione delle candidature alle cariche elettive, le campagne elettorali e per ogni altra attività direttamente riferibile alla finalità politica di cui all'articolo 49 della Costituzione.