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Legislatura XVI

Proposta emendativa 01.0200. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/05/2012  [ apri ]
01.0200.

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01. – (Requisiti per l'accesso alle provvidenze pubbliche disposte a vantaggio dei partiti politici). – 1. In attesa che sia approvata la legge in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, e fatti salvi i requisiti più specifici previsti dalla legge per singole provvidenze, possono accedere ai contributi pubblici e alle agevolazioni fiscali di cui alla presente legge e a qualsiasi ulteriore forma di provvidenza pubblica prevista dalla legislazione vigente a vantaggio dei partiti e movimenti politici, ivi compresi i contributi pubblici concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici anche telematici o alle imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, esclusivamente i partiti e movimenti politici che nelle più recenti consultazioni hanno ottenuto l'elezione, con il proprio simbolo, di almeno un rappresentante per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale o per un Consiglio regionale e hanno acquisito la personalità giuridica di associazioni riconosciute, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, indicando nello statuto:
   a) la denominazione e il simbolo che utilizzano per la presentazione delle proprie candidature a cariche elettive, riportati, in allegato, anche in forma grafica;
   b) gli organi dirigenti, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi, che sono conferiti a tempo determinato;
   c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;
   d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia;
   e) le procedure con le quali è assicurata la presenza delle minoranze negli organi collegiali non esecutivi;
   f) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali del partito;
   g) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;
   h) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali del partito;
   i) le modalità di selezione delle candidature per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali e comunali nonché per le cariche di sindaco e di presidente della regione;
   l) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;
   m) l'attribuzione della rappresentanza legale del partito a un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle banche;
   n) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie;
   o) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per i sindaci delle banche;
   p) l'attribuzione del compito di certificare il rendiconto di esercizio a una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.