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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.04. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/05/2012  [ apri ]
5.04. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. Gli enti locali, previa disciplina della materia con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni pubbliche e private possono mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici di cui alla presente legge, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. I partiti rimborsano, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono.

5.04.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. Gli enti locali anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni pubbliche e private mettono a disposizione dei partiti e dei movimenti politici di cui alla presente legge, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica. I partiti rimborsano, secondo tariffari definiti dalle amministrazioni locali, le spese di manutenzione e di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento di attività politiche per il tempo per il quale essi se ne avvalgono. Ove i fondi di cui all'articolo 1 comma 2 non siano interamente utilizzati per il rimborso delle spese sostenute nella campagne elettorali le somme residue possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di formazione degli eletti nelle Regioni, nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo svolte da primarie istituzioni nazionali ed europee sulla base di convenzioni stipulate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.