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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.0500. in Assemblea riferita al testo base adottato nella seduta del 08/05/2012

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/05/2012  [ apri ]
2.0500. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

  Art. 2-bis. – (Richiesta dei rimborsi elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica). – 1. I partiti e movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi elettorali e dei contributi a titolo di cofinanziamento dell'attività politica ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. La richiesta si intende effettuata alla data:
    a) di presentazione, ove la stessa sia depositata a mano;
    b) risultante dagli apparecchi riceventi, ove inviata per via telematica;
    c) risultante dal timbro postale dell'ufficio postale accettante, ove si tratti di posta raccomandata o altra posta registrata.
  3. La richiesta è presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico che ha depositato il contrassegno di lista. La titolarità delle qualità personali di cui al periodo precedente è comprovata mediante atto notorio ricevuto da notaio, che è allegato alla richiesta. Alla richiesta è allegata, altresì, la copia autentica del verbale di deposito del contrassegno di lista rilasciato dall'amministrazione competente. La sottoscrizione della richiesta è autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale competente. Qualora, nei casi stabiliti dalla legge, siano state presentate liste di candidati che non siano diretta espressione di partiti e movimenti politici, la richiesta è trasmessa, secondo le modalità previste dal primo al quarto periodo del presente comma, da almeno uno dei delegati della lista autorizzati a ricevere comunicazioni e a presentare ricorsi in nome e per conto della stessa.
  4. Qualora più partiti o movimenti politici abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, la richiesta è presentata, secondo le modalità previste dal comma 3, in nome e per conto di ciascuno di essi, dai rispettivi rappresentanti legali o tesorieri. Decadono dal diritto alla propria quota di rimborso di cui all'articolo 2-ter i singoli partiti e movimenti politici che, avendo congiuntamente ad altri depositato il contrassegno di lista, non ne abbiano fatto specifica richiesta nei termini di cui al comma 1.
  5. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157 è sostituito dal seguente:
  «2. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché i rimborsi delle spese referendarie sostenute dai comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e successive modificazioni, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze».
  Art. 2-ter. – (Ripartizione dei rimborsi e dei contributi tra partiti e movimenti politici facenti parte di aggregazioni). – 1. Nella richiesta dei rimborsi elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica, di cui all'articolo 2-bis, i partiti e movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato una lista comune di candidati possono domandare, a pena di decadenza entro il termine di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 1, che i rimborsi delle spese elettorali e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante siano attribuiti in base a quote da essi specificamente predeterminate. I partiti e movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.
  2. In mancanza di specifica comunicazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, i rimborsi delle spese elettorali e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante sono attribuiti in quote uguali a tutti i partiti e movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato la lista comune di candidati. I partiti e movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.

La Commissione