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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.15. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 4822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2012  [ apri ]
7.15.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. Le istituzioni che si aggregano ai sensi del comma i del predetto articolo istituiscono e attivano corsi accademici di laurea, ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, corsi accademici di laurea magistrale e di dottorato di ricerca e corsi accademici di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di laurea e laurea magistrale, nonché di dottorato di ricerca e di specializzazione. Le istituzioni di cui all'articolo i possono attivare corsi accademici di perfezionamento e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi alla laurea e alla laurea magistrale, al termine dei quali rilasciano master accademici di primo e secondo livello. I titoli accademici rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1 sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli universitari di pari livello.