stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.08. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 4822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2012  [ apri ]
7.08.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Corsi preaccademici).

  1. Contestualmente all'adozione dei nuovi ordinamenti didattici, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma i, della legge 25 dicembre n. 508 del 1999 hanno facoltà di attivare corsi preaccademici allo scopo di realizzare percorsi propedeutici al proseguimento negli studi di livello superiore. Tali corsi rientrano nelle finalità istituzionali e fanno parte integrante dell'offerta formativa.
  2. Entro sei mesi dall'adozione dei decreti di cui all'articolo 5, comma 3, deI regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, sono determinati, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli standard e i requisiti necessari, da parte delle istituzioni, per il riordino in corsi preaccademici dei previgenti corsi di formazione musicale o coreutica di base.
  3. Nella fase di transizione precedente l'attivazione dei corsi preaccademici, per assicurare continuità dell'offerta formativa, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 25 dicembre n. 508 del 1999 continuano a svolgere i corsi di formazione musicale o coreutica di base secondo i programmi del previgente ordinamento».