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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.021. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 4822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2012  [ apri ]
7.021.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali).

  1. Gli ex Istituti musicali pareggiati, trasformati in Istituti superiori di studi musicali in applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2005, n. 212, sono statizzati, previa richiesta, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
  2. Entro lo stesso termine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula una convenzione con gli attuali soggetti finanziatori. Ciascuna convenzione definisce modalità, tempi e procedure per il subentro dello Stato in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli Istituti musicali pareggiati statizzati nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del relativo personale docente e non docente in servizio con contratto a tempo indeterminato e determinato. In particolare sono definite:
   a) le modalità di trasformazione in Istituto superiore di studi musicali statale autonomo per quelle Istituzioni alle quali venga riconosciuto il possesso di requisiti che giustifichino il mantenimento di detto stato giuridico autonomo, in funzione della loro dimensione, del numero di cattedre, del numero di studenti, della vastità del territorio geografico che costituisce il bacino di utenza, dell'assenza di Istituzioni analoghe nel territorio di riferimento;
   b) le modalità di eventuale trasformazione in sezione staccata di un altro Istituto superiore di studi musicali statale presente nel territorio geografico di riferimento, per quegli ex Istituti musicali pareggiati per i quali non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto a);
   c) le modalità di eventuale accorpamento tra ex Istituti musicali pareggiati ricadenti nel medesimo territorio geografico, previo accordo tra le stesse Istituzioni ed Enti locali di riferimento.

  3. Il trasferimento della spesa connesso al processo di statizzazione non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Nell'ambito del riordino generale del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM) che risponda a criteri di efficienza, risparmio, qualità, il personale degli Istituti musicali pareggiati statizzati è gradualmente inquadrato nei ruoli dello Stato, entro i limiti dell'attuale pianta organica statale relativa al comparto AFAM, mediante un procedimento di redistribuzione dei posti resi liberi annualmente dalle cessazioni dal servizio. La convenzione di cui al presente articolo prevede la modalità graduale di trasferimento della spesa dall'Ente locale finanziatore allo Stato entro un quadriennio dalla entrata in vigore della presente legge.