stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.020. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 4822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2012  [ apri ]
7.020.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Norme finali e transitorie).

  1. Le Accademie di Belle Arti statali trasformate ai sensi dell'articolo 8 comma 1 della presente Legge, provvedono al completamento dei corsi disciplinati dal previgente ordinamento per tutti gli studenti iscritti fino all'anno accademico 2012-2013. Dall'anno accademico 2013-2014 non saranno più consentite nuove immatricolazioni ai corsi disciplinati dal previgente ordinamento.
  2. Con successivo Decreto Ministeriale sono stabilite le equipollenze tra i diplomi accademici di primo e di secondo livello rilasciati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 508 del 1999 e del decreto del Presidente della Repubblica 212 del 2005 e le Classi di laurea e laurea magistrale rilasciati dalle Facoltà/Dipartimenti di Belle Arti.
  3. Ai fini del perfezionamento delle fasi applicative derivate dall'emanazione della presente Legge, le nomine del Direttore didattico e del Consiglio Accademico in carica nell'anno 2011/2012 sono prorogate ai sensi della presente legge fino al completamento del passaggio nell'Ateneo di afferenza. In questo modo viene coadiuvata la commissione di cui all'Art. 9, comma 6, della quale, per la quota parte relativa alle Accademie di Belle Arti statali, fanno parte i tre membri individuati all'interno del Consiglio Accademico o del corpo docente.
  6. In seguito all'attuazione dell'articolo 8 della presente Legge, i componenti del CNAM e del CNSAC restano in carica fino al definitivo passaggio del loro Ente di appartenenza nell'ambito universitario.