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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.018. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 4822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2012  [ apri ]
7.018.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Istituti di Studi Superiori di Studi Musicali non statali).

  1. Gli ex Istituti Pareggiati, trasformati in Istituti di Studi Musicali in applicazione della legge 21 dicembre 1999 n. 508, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2004 n. 212, sono statizzati, previa richiesta, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  2. Entro lo stesso termine, il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca stipula una convenzione con gli attuali soggetti finanziatori. Ciascuna convenzione definisce modalità, tempi e procedure per il subentro dello Stato, o eventualmente attraverso forme di partecipazione congiunta con gli Enti Locali territoriali, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli Istituti musicali pareggiati nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del relativo personale docente e non docente in servizio con contratto a tempo indeterminato e determinato, in particolare sono definite:
   a) le modalità di trasformazione in Istituto Superiore di Studi Musicali Statale Autonomo per quelle Istituzioni alle quali venga riconosciuto il possesso di requisiti che giustifichino il mantenimento di detto stato giuridico autonomo, in funzione della loro dimensione, del numero di cattedre, del numero di studenti, della vastità del territorio geografico che costituisce il bacino d'utenza, dell'assenza di Istituzioni analoghe nel territorio di riferimento;
   b) le modalità di eventuale trasformazione in sezione staccata di un altro Istituto Superiore di Studi Musicali statale presente nel territorio geografico di riferimento, per quelli ex Istituti Musicali Pareggiati per i quali non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto a);
   c) le modalità di eventuale accorpamento tra ex Istituti Musicali Pareggiati ricadenti nel medesimo territorio geografico, previo accordo fra le stesse Istituzioni ed Enti locali di riferimento.

  3. Il trasferimento della spesa connesso al processo di cui al presente articolo non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Il personale degli istituti pareggiati è gradualmente inquadrato nei ruoli dello stato, entro i limiti dell'attuale pianta organica statale relativa al comparto AFAM, mediante un procedimento di redistribuzione su base nazionale dei posti resi liberi annualmente dalle cessazioni dal servizio. La convenzione di cui al presente articolo prevede la modalità graduale di trasferimento della spesa dall'Ente locale finanziatore allo Stato entro un triennio/quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge.