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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.017. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 4822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2012  [ apri ]
7.017.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute).

  1. Le Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute che si siano uniformate ai criteri della Legge n. 508 del 1999, ovvero posseggano un proprio statuto riconosciuto dal Ministero, abbiano attivato da almeno cinque anni gli organi di gestione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 132/2003 e attingano il personale docente da graduatorie nazionali, riconosciute dal Ministero, potranno trasformarsi in Facoltà/Dipartimenti di Belle Arti, dopo aver afferito ad Atenei privati, territoriali di riferimento e, quindi, rilasciare lauree e lauree magistrali individuate ai sensi dell'articolo 9 comma 2 e 6 della presente Legge. Al personale docente si applica il trattamento giuridico-economico secondo le modalità previste dall'articolo 10 comma i della presente Legge, senza oneri per lo Stato.