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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.016. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 4822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2012  [ apri ]
7.016.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Al Personale docente a tempo indeterminato attualmente in servizio nelle Accademie di Belle Arti statali di cui all'articolo 1 comma 1, nell'ambito di quelle Accademie Statali di Belle Arti che abbiano progressivamente stipulato un accordo, in deroga alla Legge n. 240 del 2010, con le Università territoriali di riferimento, il Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica, con apposito provvedimento di regolamentazione, applicherà successivamente le disposizioni vigenti per il Personale docente universitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e dell'articolo 3 comma 2 del Decreto legislativo 165 del 2001. L'equiparazione economica sarà effettuata attraverso uno specifico provvedimento, codificando gli adempimenti di natura tecnica ed amministrativa che il Ministero dell'Università e Ricerca Scientifica individuerà per il progressivo sviluppo del processo di trasformazione. Pertanto essa terrà conto, alla data di attuazione, della fascia di appartenenza nello stato giuridico delle Accademie di Belle Arti Statali e dell'anzianità di servizio. Il suddetto Personale manterrà l'insegnamento di titolarità e l'inquadramento nel settore scientifico-artistico disciplinare di appartenenza alla data di entrata in vigore della presente Legge.
  2. Il reclutamento del nuovo personale accademico nelle Facoltà/Dipartimento di Belle Arti sarà regolato dalle norme e modalità vigenti nel sistema universitario. Ai fini dell'accesso ai nuovi concorsi universitari il Diploma quadriennale del V.O. e il Diploma accademico di 11 livello sperimentale rilasciato dalle precedenti Accademie di Belle Arti viene considerato necessario e sufficiente, così come i diplomi di laurea universitari, anche alla luce di quanto specificatamente indicato dalla normativa vigente - In prima applicazione, tra i titoli validi per l'accesso all'insegnamento si potranno valutare, tra l'altro, le pubblicazioni, la partecipazione a convegni e giornate di studi e la loro curatela, la partecipazione a mostre e la loro curatela e le esperienze di rilievo nazionale e internazionale.
  3. Le risorse finanziarie destinate dallo Stato al funzionamento delle Accademie di Belle Arti statali trasformate ai sensi dell'articolo 9 comma 1 verranno successivamente assegnate, con vincolo di destinazione, alle Università di riferimento.