Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Dipartimenti musicali universitari (Di. M. U.)).
Dalla pubblicazione della presente Legge quei Conservatori che si siano trasformati ai sensi di quanto previsto dalla legge 508, articolo 2, comma 7, lettera c), hanno possibilità di trasformarsi in Dipartimenti musicali universitari (Di. M. U.), comunque denominati, confluendo in un Ateneo di pertinenza territoriale che abbia offerto la propria disponibilità. Al personale docente, dipendenti a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2. La trasformazione in (Di. M. U.) Dipartimenti Musicali Universitari comporta la rinuncia all'articolo 1 comma 6 ed all'articolo 5 della presente Legge.