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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.012. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 4822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2012  [ apri ]
7.012.
approvato

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Procedure di razionalizzazione dell'uso delle risorse).

  1. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione del personale docente, amministrativo e ausiliario delle istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, una quota non superiore al dieci per cento dei posti che si rendano annualmente vacanti nella dotazione organica complessiva nazionale è assegnata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle istituzioni ove risultino oggettive carenze in relazione alle loro attività con contestuale decurtazione di un pari numero dei posti inorganico presso e istituzioni di provenienza.
  2. Al fine di adeguare l'offerta formativa a seguito del riordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, 0.212, le istituzioni di cui al comma 1 possono provvedere, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a sdoppiare posti vacanti in organico per destinarli ad insegnamenti, anche diversi, di durata pari a metà dell'orario di cattedra, da coprire mediante supplenza con contratto a tempo determinato di importo pari alla metà dell'importo della supplenza intera. Il titolare può completare l'orario con altra supplenza della medesima tipologia, anche presso un'altra istituzione.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.