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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.011. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 4822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2012  [ apri ]
7.011.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Istituti musicali pareggiati).

  1. Con specifiche convenzioni stipulate dai Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli enti locali finanziatori degli istituti musicali pareggiati trasformatisi in istituti superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n. 508, si provvede su loro richiesta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla graduale statizzazione degli istituti stessi come istituzioni autonome ovvero come sedi decentrate dei Conservatori di musica statali presenti nel medesimo territorio, sulla base di accertate disponibilità finanziarie per tale finalità e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le modalità e i tempi, comunque non superiori a cinque anni, per il graduale inquadramento nei ruoli statali del relativo personale docente e tecnico-amministrativo, esclusivamente nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili.