Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai candidati privatisti che abbiano superato presso i Conservatori nel quinquennio 2006/2010 (esame del compimento che dà accesso al periodo superiore dei corsi, secondo il previgente ordinamento, è concesso entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge di iscriversi, anche in sovrannumero, ai corsi ad esaurimento del previgente ordinamento presso i Conservatori di Stato e gli IMP. Altresì è concesso agli studenti in possesso di tale titolo, anche se già iscritti ai corsi Accademici di primo livello, di optare, con le stesse modalità e tempistiche, per il reintegro nei corsi ad esaurimento del sistema previgente.
1-ter. Agli studenti di cui al comma 1 in possesso di titoli musicali di licenza e di compimento, rilasciati dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati nel previgente ordinamento, sono riconosciuti i predetti titoli in parziale o totale sostituzione della frequenza delle discipline musicali corrispondenti o affini previste nelle Istituzioni scolastiche di primo e secondo grado.