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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.02. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 4822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2012  [ apri ]
5.02.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Organici).

  1. Al fine di corrispondere alle nuove esigenze di funzionalità connesse al processo di riordinamento in atto del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999, sono autorizzate ad apportare modifiche ai contingenti di profilo delle dotazioni organiche del personale amministrativo e tecnico e del personale docente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato rispetto alla spesa complessiva sostenuta a tal fine. La relativa delibera, previo parere favorevole dei revisori dei conti in ordine alla compatibilità finanziaria, è adottata dal consiglio di amministrazione dell'istituzione ed è trasmessa per l'approvazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  2. Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente, determinate ai sensi del comma 1, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999, al fine di garantire la funzionalità didattica e il contenimento della spesa, a parità di spesa, sono autorizzate a stipulare, su un unico posto, più contratti part-time a tempo determinato per diversi insegnamenti.