Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
Per l'attivazione dei corsi di base previsti dalla legge n. 508 del 1999 e di altre tipologie di corsi non previsti, i Conservatori e gli Istituti musicali pareggiati attivano procedure concorsuali al fine di attribuire contratti a tempo determinato, prevedendo nei bandi, la valutazione dei titoli di studio, delle pubblicazioni artistiche e scientifiche, dell'eventuale servizio didattico e di ricerca e dei titoli artistici e scientifici.