Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I Conservatori che hanno già in organico le cinque cattedre afferenti ai settori disciplinari dell'area didattica, in assenza dell'attivazione dei percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline musicali della scuola secondaria di I grado e di II grado, attivano in autonomia, senza oneri di spesa aggiuntivi, corsi per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello nei settori della formazione, comunicazione e diffusione della musica.