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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.01. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 4822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2012  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Il rapporto di lavoro del personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1, compresi gli assistenti, gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori, è regolato sotto il profilo economico e giuridico in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della medesima disposizione e quello che sarà assunto ai sensi del successivo periodo, è inquadrato nelle tre fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in sede di prima attuazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Esaurite le graduatorie, gli insegnamenti sono conferiti tramite procedure concorsuali nazionali disciplinate dal regolamento di cui al comma 7, lettera e). Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al triennio, rinnovabili. Il contratto può essere rinnovato con successivi contratti a tempo determinato o indeterminato. Il personale non docente in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Il rapporto di lavoro del personale non docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito di apposito comparto per la valorizzazione delle particolari professionalità del personale interessato.
  Ai direttori amministrativi in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione è attribuita la dirigenza. I direttori amministrativi, limitatamente al periodo di attribuzione dell'incarico, assumono tutte le funzioni attribuite al presidente dalla legislazione vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ed esercitano, altresì, funzioni e attribuzioni dirigenziali.