stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.11. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 4822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/12/2012  [ apri ]
1.11. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Gli Istituti Superiori di Studi Musicali e l'Accademia Nazionale di Danza di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508 attivano corsi preaccademici di formazione di base alla musica e alla danza, propedeutici al proseguimento degli studi nei corsi accademici di livello superiore, organizzati per livelli di competenza. Agli esami di verifica delle competenze sono ammessi anche i candidati privatisti. Le modalità di funzionamento e di articolazione dei predetti corsi sono definiti nei Regolamenti didattici delle Istituzioni.
  5-ter. I candidati che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano sostenuto e superato in qualità di privatisti un esame di compimento inferiore previsto dal precedente ordinamento sono equiparati agli studenti interni iscritti agli Istituti Superiori di Studi Musicali ai soli fini della conclusione degli studi e al rilascio dei relativi diplomi. Gli studi già compiuti possono essere riconosciuti come crediti formativi accademici ai fini del conseguimento del titolo di studi di primo livello.