Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis.
1. A decorrere dall'anno 2013, per le carriere dei professori delle istituzioni AFAM sono adottati i criteri e i parametri utilizzati per l'adeguamento delle carriere dei docenti universitari.
2. L'equiparazione economica è effettuata nell'arco di 5 anni in scaglioni articolati in rapporto alla fascia e all'anzianità di servizio, stabiliti con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca. A compimento dell'equiparazione, le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adeguano le proprie strutture e rappresentanze a quelle in vigore nell'Università e, non oltre il 31 dicembre 2015, il relativo comparto di contrattazione AFAM, sino ad allora in vigore ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è soppresso.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-ter.
A compimento della riforma di cui alla Legge 508/99, per i trasferimenti del personale docente si applica la normativa universitaria; fino a quel momento tutti i posti in organico lasciati liberi per le cessazioni dei docenti di ruolo restano totalmente disponibili per le operazioni di mobilità e, successivamente, per l'assorbimento delle graduatorie, ex legge 143/2004. Le procedure e gli strumenti che investono la mobilità dei docenti delle Istituzioni AFAM sono esclusiva riserva dei Contratti Nazionali e non rientrano nelle competenze dell'Autonomia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 132/2003.