Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
1. Nell'ambito di un programma nazionale di razionalizzazione dell'offerta formativa territoriale in campo musicale e di congruo dimensionamento delle istituzioni, mediante specifiche convenzioni del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca con gli Enti locali interessati, anche sulla base di accordi di programma delle Regioni; si provvede, su richiesta dei singoli istituti musicali pareggiati, alla graduale statizzazione degli istituti musicali pareggiati quali sezioni staccate dei Conservatori di musica statali, sulla base di accertate disponibilità finanziarie da destinare a tale finalità, senza alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato e mantenendo la denominazione originaria dell'istituto.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le modalità, i tempi e le procedure per il subentro dei Conservatori di musica in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli Istituti musicali pareggiati, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli statali, esclusivamente nell'ambito del 20 per cento dei posti organici vacanti e disponibili, del relativo personale docente ed amministrativo in servizio con contratto a tempo indeterminato.