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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.026. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 4822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/11/2012  [ apri ]
7.026.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Norme finali e transitorie).

  1. Le Accademie di Belle Arti statali trasformate ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della presente Legge, provvedono al completamento dei corsi disciplinati dal previgente ordinamento per tutti gli studenti iscritti fino all'anno accademico 2012-2013. Dall'anno accademico 2013-2014 non saranno più consentite nuove immatricolazioni ai corsi disciplinati dal previgente ordinamento.
  2. Con successivo Decreto Ministeriale sono stabilite le equipollenze tra i diplomi accademici di primo e di secondo livello rilasciati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 508 del 1999 e del decreto del Presidente della Repubblica 212/2005 e i titoli di laurea e laurea magistrale rilasciati dalle Facoltà/Dipartimenti di Belle Arti.
  3. In seguito all'attuazione dell'articolo 9 della presente Legge, i componenti del CNAM e del CNSAC restano in carica fino al definitivo passaggio del loro Ente di appartenenza nell'ambito universitario.