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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.024. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 4822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 29/11/2012  [ apri ]
7.024.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Facoltà/Dipartimenti di Belle Arti).

  1. Il presente articolo disciplina la trasformazione e la confluenza delle Accademie statali di Belle Arti, di cui all'articolo 33 comma 6 della Costituzione Italiana, e all'articolo 1 della Legge 508 del 1999 in Facoltà/Dipartimenti universitari di Belle Arti, comunque denominati, negli Atenei territoriali di riferimento e l'istituzione delle Classi di laurea e laurea magistrale specifiche, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 240/2010, finalizzata alla razionalizzazione dell'offerta formativa.
  2. Le Accademie di Belle Arti statali sono trasformate secondo la normativa dell'Ateneo territoriale di riferimento e assumono la denominazione di Facoltà di Belle Arti o Dipartimenti di Belle Arti sulla base dello stato dell'adeguamento dell'Ateneo di riferimento alla legge 30 dicembre 2010 n. 240. Le Facoltà/Dipartimenti sono soggetti esclusivamente alle disposizioni, norme, regolamenti, statuti vigenti per le Università, nelle quali sono a tutti gli effetti ricompresi. I titoli di studio di I e di II livello delle Accademie di Belle Arti sono ricondotti a specifiche Classi di Laurea e Laurea magistrale, con riferimento ai corsi ora attivi sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 212/2005, che verranno definite con apposito decreto ministeriale ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 e s.m. entro 6 mesi dall'emanazione della presente Legge, consentendo che le prime immatricolazioni possano avvenire a decorrere dall'anno accademico 2013-2014.
  3. Tale decreto ministeriale si dovrà ispirare alla salvaguardia della specificità formativa delle precedenti Accademie di Belle Arti, mantenendo in essere i settori artistico-scientifico-disciplinari delle stesse e la loro articolazione didattico-disciplinare. Per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 comma 1.
  4. Le Facoltà/Dipartimenti di Belle Arti mantengono altresì le sedi storiche delle Accademie di Belle arti dalla cui trasformazione provengono (Articolo 12, comma 1).
  5. Le Facoltà/Dipartimenti universitari di Belle Arti subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Accademie di Belle Arti statali.
  6. Con decreto del Ministro da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le procedure per la confluenza delle Accademie di Belle Arti statali trasformate ai sensi del comma 1 nell'ambito delle Università territoriali di riferimento, mediante accordi da stipularsi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria. A tal fine, il Ministro autorizza le Facoltà/Dipartimenti di Belle Arti e i relativi Atenei di riferimento a formare delle commissioni composte da tre professori universitari e da tre professori di Accademia e presiedute da un membro nominato dal Ministro. Tali commissioni sovrintendono all'organizzazione della nuova Facoltà/Dipartimento, provvedono agli adempimenti connessi all'avvio delle attività, propongono le Classi di Laurea e di Laurea Magistrale ai sensi del comma 2 del presente articolo e predispongono gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti della nuova Facoltà/Dipartimento.