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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.18. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 4822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2012  [ apri ]
7.18.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Sistema nazionale unitario dell'alta formazione).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a istituire il sistema nazionale unitario dell'alta formazione, comprendente sia il sistema universitario che il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) le istituzioni appartenenti al sistema sono sedi primarie di alta formazione, di elaborazione critica delle conoscenze e di libera ricerca e produzione culturale nei rispettivi settori di interesse e nell'ambito dei relativi ordinamenti, operando per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica; godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi di responsabilità delle decisioni e di valutazione dei risultati;
   b) e istituzioni statali appartenenti al sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale modificano i propri statuti sulla base di principi e criteri analoghi a quelli stabiliti per le università statali dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, tenendo conto della necessità di salvaguardare e potenziare i loro peculiari modelli formativi;
   c) i titoli di studio rilasciati dalle istituzioni del sistema nazionale unitario dell'alta formazione, comunque denominati, sono equivalenti ad ogni effetto di legge a quelli rilasciati dalle università al termine di corsi di studio di eguale durata e sono raggruppati per classi di corsi di studio in analogia a quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
   d) le istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicate sono autorizzate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a istituire i corsi di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sulla base della presenza di alte competenze culturali, professionali e artistiche nonché di adeguate risorse logistiche e strumentali; il titolo accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso è equivalente ad ogni effetto di legge al titolo di dottore di ricerca rilasciato dalle università;
   e) i crediti formativi universitari e i crediti formativi accademici sono resi equivalenti tra loro e possono essere riconosciuti in ciascuna delle istituzioni appartenenti al sistema nazionale unitario dell'alta formazione;
   f) il reclutamento, la carriera e lo stato giuridico ed economico del personale docente delle istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale sono gradualmente unificati con quelli del personale docente universitario sulla base degli stessi princìpi e criteri stabiliti degli articoli 6, 7, 16 e 18 della legge 30 dicembre 2010, n 240;
   g) alle federazioni o fusioni di istituzioni appartenenti al sistema nazionale unitario dell'alta formazione si estendono le norme stabilite nell'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; in particolare le istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale possono costituire Politecnici delle arti mediante accorpamento su base regionale o interregionale di istituzioni rappresentative di almeno due diversi settori artistici;
   h) l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, sulla base di opportune modifiche del suo regolamento e della composizione del suo consiglio direttivo, assume anche la responsabilità della valutazione della qualità dei risultati conseguiti dalle istituzioni del sistema nazionale unitario dell'alta formazione;
   i) gli istituti musicali pareggiati trasformatisi in istituti superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n. 508, sono gradualmente statizzati, previa loro richiesta, come istituzioni autonome ovvero come sedi decentrate dei Conservatori di musica statali presenti nel medesimo territorio, i quali subentrano ad essi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con specifici e differenziati tempi e modalità, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli enti finanziatori degli istituti esistenti; il relativo personale docente, amministrativo e ausiliario con contratto a tempo indeterminato è posto gradualmente in sovrannumero nei ruoli dello Stato con assorbimento sui posti dell'organico che si rendono vacanti e disponibili.

  2. I decreti legislativi di cui al comma i stabiliscono i tempi, le modalità e le condizioni, eventualmente differenziati in dipendenza dalle loro tipologie e dimensioni, per l'inserimento delle singole istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale nel sistema nazionale unitario dell'alta formazione, favorendo, ove necessario, la preventiva costituzione di istituzioni policentriche mediante accorpamenti su base territoriale. L'inserimento è comunque deliberato con apposito decreto ministeriale.
  3. Con il parere favorevole delle istituzioni interessate, un'istituzione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale può confluire all'interno di un'università mediante la costituzione di un apposito dipartimento come previsto dallo Statuto della università.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non adotti i decreti legislativi entro il termine di cui al comma 1 rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera.