Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Statalizzazione degli istituti musicali pareggiati).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del CNAM, e sulla base dei criteri fissati dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli istituti musicali pareggiati, compresi gli istituti comunali, sono statalizzati e trasformati in Conservatori di musica, ovvero in sezioni staccate di Conservatori di musica territorialmente contigui. Nello stesso termine, il personale docente e non docente è equiparato a tutti gli effetti al personale docente e non docente dei Conservatori di musica.