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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.019. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 4822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2012  [ apri ]
7.019.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Patrimonio storico delle Accademie di Belle Arti statali).

  1. Il patrimonio immobiliare ed artistico (patrimonio storico) delle Accademie di Belle Arti statali rimane nelle disponibilità delle Facoltà/Dipartimenti di Belle Arti neoistituiti, che continuano ad utilizzano come sede didattica e di rappresentanza, provvedendo anche alla gestione e valorizzazione museale ed espositiva mediante il personale docente attualmente in servizio nelle Accademie di Belle Arti statali di cui all'articolo 1. Tale vincolo dovrà essere recepito nello Statuto dell'Ateneo di afferenza.
  2. Le Accademie di Belle Arti statali di tradizione storica, come Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo, conservano, entro l'Ateneo di afferenza, particolari tutele di autonomia, sia per quanto riguarda la previsione di organismi interni di gestione del patrimonio, sia per quanto riguarda l'attività culturale e di promozione nazionale e internazionale, con possibilità di reperimento e gestione delle risorse a tali fini destinate.