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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.014. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 4822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2012  [ apri ]
7.014.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Formazione di base alla musica).

  1. I Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati attivano, nell'ambito delle risorse disponibili, corsi di formazione di base e propedeutica alla musica riservati a studenti della scuola primaria e secondaria al termine dei quali rilasciano, a seguito di una prova d'esame, un apposito diploma e la certificazione degli studi compiuti, Agli esami finali di tali corsi possono essere ammessi anche candidati che hanno studiato privatamente.
  2. I corsi di cui al comma 1 sono tenuti, come attività didattica aggiuntiva, da docenti di ruolo delle istituzioni, ovvero, sulla base di contratti di prestazione d'opera, da persone in possesso del diploma accademico di secondo livello in campo musicale selezionate sulla base di prove teoriche e pratiche nonché dei titoli artistici.
  3. A coloro che sono in possesso del diploma di cui al comma 1, sulla base della certificazione degli studi compiuti, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati possono riconoscere, al momento dell'immatricolazione all'istituzione, un numero di crediti accademici complessivamente non superiore a 120.
  4. Il disposto del comma 3 si applica altresì a coloro che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato in qualità di privatisti l'esame di compimento inferiore secondo gli ordinamenti previgenti.
  5. L'ammissione agli esami finali previsti dai corsi pre-accademici disciplinati dai regolamenti didattici degli istituti superiori di studi musicali è consentita ai candidati privatisti entro e non oltre l'ultima sessione dell'anno accademico 2013/14.