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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.03. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 4822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2012  [ apri ]
4.03.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al personale docente incaricato della direzione di una istituzione dell'Alta formazione artistica e musicale, che abbia svolto ininterrottamente tale funzione nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni, e l'entrata in vigore della presente legge, è prorogato il diritto di elettorato passivo in deroga all'articolo 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003.

4. 01. Barbieri.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Anno sabatico).

  1. Per motivi di ricerca, i docenti di cui all'articolo 1 comma 1, possono fruire di 1 anno sabatico ogni 10 anni senza oneri a carico dello Stato, coprendo l'attività didattica all'interno dell'Istituzione secondo il principio di autonomia di cui la stessa è titolare.
  2. In riforma dell'articolo 4, comma 75 della Legge di stabilità per il 2012 n. 183 del 12 novembre 2011, ai docenti che non hanno usufruito di 10 permessi artistici di un mese per ogni anno nel decennio precedente l'emanazione della presente Legge, è restituita la possibilità del cumulo di un anno sabatico come previsto dal vigente CCNL, senza oneri a carico dello Stato e coprendo l'attività didattica con le stesse modalità di cui al comma 1.
  3. Il docente beneficiario del permesso dovrà fare domanda al Direttore ed al Consiglio Accademico, un mese prima dell'inizio del semestre d'insegnamento o dell'inizio dell'anno accademico, documentando con una propria dichiarazione controfirmata da un collega, di materia identica o affine, la disponibilità di quest'ultimo a sostituirlo nel periodo di permesso.

4. 02. Scalera.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Progetti di Ricerca Nazionali PRIN).

  1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica emana un decreto legislativo per il relativo accreditamento scientifico delle Istituzioni AFAM di cui all'articolo 1.
  2. Ai fini della piena integrazione dei saperi, i docenti delle Istituzioni AFAM potranno, dalla data in vigore della presente Legge, partecipare, secondo la propria specifica competenza ai Progetti di Ricerca Nazionali ed Internazionali.