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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.02. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 4822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2012  [ apri ]
3.02.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Procedure di stabilizzazione del personale).

  1. Le graduatorie di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato presso le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare contratti a tempo indeterminato, per la copertura dei posti annualmente disponibili e vacanti della dotazione organica, con coloro che, inseriti nelle predette graduatorie, abbiano maturato almeno tre anni di incarico annuale di insegnamento nelle predette istituzioni.
  2. Il Ministro dell'istruzione, università ricerca, provvede a individuare, con proprio decreto i beneficiari, nonché le risorse occorrenti per l'applicazione delle disposizione di cui al comma 1, mediante l'individuazione dei costi derivanti esclusivamente dalla differenza stipendiale che si determinerà all'atto della ricostruzione della carriera comportante l'inquadramento del docente nella relativa fascia di stipendio superiore all'iniziale.
  3. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1 sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli istituti musicali pareggiati previa delibera dei rispettivi organi di gestione, nei limiti delle disponibilità di bilancio.