Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. È consentita la possibilità di accedere alle prove di esame presso i conservatori per i privatisti già in possesso dell'esame di compimento inferiore, secondo il vecchio ordinamento. Tali studenti, entro l'anno accademico 2017-2018, potranno concludere gli studi nell'ordinamento con cui hanno iniziato e potranno sostenere gli esami mancanti al diploma e conseguire il diploma stesso anche in assenza di un diploma di scuola secondaria superiore.