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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.11. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 4822

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/11/2012  [ apri ]
1.11.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. 1. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «In relazione agli ordinamenti didattici definiti in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, le istituzioni di alta formazione musicale e l'Accademia nazionale di danza di cui al comma 1 del presente articolo, attivano, quale parte integrante dell'offerta formativa, corsi di formazione di base pre-accademici, propedeutici al proseguimento degli studi nei corsi accademici di livello superiore, organizzati per livelli di competenza. Agli esami di verifica delle competenze sono ammessi anche i candidati privatisti. Le modalità di funzionamento e di articolazione dei predetti sono definiti nei regolamenti didattici delle predette istituzioni»;
   b) all'articolo 7, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. I candidati privatisti delle Istituzioni di alta formazione musicale che abbiano sostenuto e superato entro gli anni accademici 2010-2011 e 2011-2012 un esame di compimento previsto dall'ordinamento antecedente la data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono equiparati agli studenti interni dei Conservatori di musica iscritti ai corsi previsti dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, ai soli fini della conclusione degli studi e al rilascio dei relativi diplomi».